I.N.P.S. Restituisci ai legittimi Proprietari i Contributi Silenti
I.N.P.S. RESTITUISCI I CONTRIBUTI LAVORATIVI OBBLIGATORI SILENTI AI LEGITTIMI PROPRIETARI <
MOGLIANO VENETO 18 FEBBRAIO 2026
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Ciao a Tutte Le persone che hanno lavorato nelle propria vita lavorativa , pagato Contributi Lavorativi Obbligatori ( per avere a fine Vita Lavorativa , una Pensione , piccola o grande che sia ) ma non avendo ( secondo norme anticostituzionali ) superato un numeri di Anni di contribuzione , l’ I.N.P.S. , o chi per esso ( Ministero del Lavoro -docet- ) hanno deciso di congelarli e ” senza dare una Pensione seppur Minima ” a Tutte quelle Persone , in maggioranza Donne lavoratrici .
Perciò invito Tutte Voi Donne Lavoratrici e Tutti Voi Uomini Lavoratori , che avete versato Contributi Lavorativi per avere alla fine della vostra lavorativa una seppur Minima Pensione , ma non avete ricevuto risposte o non avete ricevuto di ritorno quanto versato negli Anni passati , di iniziare alla Protesta Pacifica , contro questa Ingiustizia Sociale .
” Il batter d’ ali di una Farfalla può arrivare ed essere coinvolgente per Tutto il Mondo ”
Vi metto a conoscenza di una sentenza U E della CORTE di GIUSTIZIA , Sentenza n. 18 Gennaio 2024 in causa n. C – 218/22 :
Oggetto del giudizio incidentale della Corte è l’ Art. 5 D.L. Italiano del 06 Luglio 2012 n. 95 , il quale , nella versione vigente all’ epoca dei fatti ( Ottobre 2016 ), vieta per i Dipendenti Pubblici bla corresponsione di una Indennità Sostitutiva delle ferie anche in caso di Dimissioni , Risoluzione del rapporto , Mobilità ect.
Il rinvio incidentale della questione alla Corte di Giustizia era stato effettuato in una Causa in cui un Dipendente Comunale aveva , al momento delle sue dimissioni volontarie , chiesto il pagamento di una indennità in sostituzione delle ferie non godute nel corso del rapporto .
Avanti alla Corte di Giustizia la questione della conformità del Divieto al Diritto Comunitario era stata difesa dal Governo Italiano con Ragioni attinenti al contenimento della Spesa Pubblica e alle <esigenze Organizzative della Pubblica Amministrazione , inoltre era stato sottolineato che il Lavoratore avrebbe potuto correttamente esercitare il Diritto alle Ferie prima di dimettersi.
” LA CORTE SPAZZA VIA OGNI OBIEZIONE DELL’ ITALIA, RIBADENDO LLA PROPRIA COSTANTE GIURISPRUDENZA SUL CARATTERE FONDAMENTALE DEL DIRITTO INCONDIZIONATO ALLE FERIE NONCHE’ A UN’ INDENNITA’ FINANZIARIA SOSTITUTIVA DI ESSE NEL SOLO CASO IN CUI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO , ANCHE PER DIMISSIONI VOLONTARIE , QUESTE NON SIANO STATE GODUTE .
Nè ragioni organizzative o attinenti al contenimento della Spesa Pubblica possono giustificare , secondo la Corte di Giustizia , il rifiuto dell’ indennità sostitutiva , ( come invece ritenuto dalla Corte Costituzionale Italiana , che aveva respinto la questione di Costituzionalità della norma di Legge in esame) .
- La Corte di Giustizia ricorda infine che il Lavoratore per fruire , nelle condizioni date , dell’ Indennità Finanziaria Sostitutiva , non ha l’ onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui imputabile , ma è il Datore di Lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire . ***
- Ora basta sostituire la Parola ” Ferie ” con :
- Contributi Versati Obbligatoriamente per la Prestazione Pensionistica *
- e il Diritto inanienabile del Lavoratore non sarà calpestato , art. 3 e art. 38 Carta Costituzionale .
A Tutte / i Voi che ritenete di aver subito un sopruso dal Ministero del Lavoro , e dall’ Ente Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S. chiedo di condivider questa petizione : email : bertoldo.danilo@gmail.com , con Nozione e Oggetto : * Restituite ai Legittimi Proprietari i Contributi Silenti *
> Prendo spunto da ” Wiki Labour.it – Dizionario dei Diritti dei Lavoratori <
La Voce : Contributi – Normativa , Soggetti Obbligati , Misura , Ect. è stata curata dalla D.ssa Elena Fava e D.ssa Francesca Ajello –
NOZIONE :
- I Contributi rappresentano le quote della retribuzione , ( nel caso di rapporti di lavoro Subordinato ) o del reddito di Lavoro ( nel caso del lavoro Autonomo , in Collaborazione , o associato ) destino al Finanziamento delle Prestazioni Previdenziali ed Assistenziali previste per Legge.
- Il loro versamento è , di norma , Obbligatorio : l’ Onere Contributivo sorge generalmente all’ avvio di una qualunque attività Lavorativa , ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla Legge : la loro riscossione , unitamente all’ erogazione delle Prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme , è affidata agli Enti di Previdenza .
- I Contributi si possono classificare in due differenti tipologie :
- < Contributi Previdenziali : versamenti Obbligatori effettuati dal Datore di lavoro nei confronti dell’ Ente Previdenziale ( I.N.P.S. per settore privato ; I.N.P.D.A.P. per settore Pubblico ) al fine di ” OTTENERE la PRESTAZIONE PENSIONISTICA “
- > Contributi Assistenziali : versamenti effettuati all’ I.N.P.S. o all’ I.N.A.I.L , al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli Infortuni e alle Malattie Professionali e all’ Invalidità , e Malattia .
L’ instaurazione di un Rapporto di lavoro Subordinato , determina automaticamente l’ insorgenza del corrispondente Rapporto Contributivo – Assicurativo : nello specifico , l’ Onere Contributivo incombe sia sul Lavoratore ( mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile ), sia sul Datore di Lavoro , il quale è tenuto a versare le trattenute all’ Ente Previdenziale – Assistenziale .
Il Versamento dei Contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ ultimo periodo di paga : * il Datore di lavoro è infatti sia Civilmente sia Penalmente responsabile dell’ obbligo di tale versamento .
Il Lavoratore può in ogni caso verificare l ‘ avvenuto Versamento dei Contributi : o tramite l’ attestazione che viene rilasciata dai Datori di Lavoro , oppure inoltrando la richiesta dell’ Estratto Contributivo direttamente sul’ Ente Previdenziale .
